Estratto dalla normativa relativa all’istituzione dei Comitati degli italiani all’estero

In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è Istituito un Comitato degli italiani all'estero (COMITES). Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari. È possibile l’esistenza di più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.

Compiti e funzioni del Comitato
Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l’autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché' con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative. L’autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

Il Comitato:
a) coopera con l’autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
b) collabora con l’autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;
c) segnala all’autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L’autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;
e) esprime pareri sulle iniziative che l’autorità consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;
f) formula proposte all’autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;
g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome;
h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.

Bilancio del Comitato
Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:
a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;
e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.
I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale, il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l’autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.

Sede e segreteria
L’autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.

Eleggibilità e composizione del Comitato
Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani.
Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché' iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista.
Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento.
Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché' coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici. Le sedute del Comitato sono pubbliche.
Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.

Comitato dei Presidenti
In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei Presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante. Il Comitato dei Presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'Ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana.

Membri stranieri di origine italiana
Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell’autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

Durata in carica e decadenza dei componenti
I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.
Con decreto dell’autorità consolare, su indicazione del Presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. E, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto.
Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall’autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento.
L’autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell’autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.

Validità delle deliberazioni
Il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Poteri e funzioni del Presidente
Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l’autorità consolare. La carica di presidente del Comitato, eletto ai sensi della legge stessa, è incompatibile con quella di componente del CGIE.

Poteri e funzioni dell'esecutivo
Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Il Presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

Commissioni di lavoro
Il Comitato istituisce al suo interno Commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio. Le Commissioni di lavoro sono presiedute da un membro del Comitato.

Elettorato attivo
Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo.

Sistema elettorale
I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale.

Indizione delle elezioni e liste elettorali
Le elezioni sono indette dal Capo dell'Ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

Comitato elettorale circoscrizionale
Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. Del comitato elettorale non possono far parte i candidati. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Stampa e invio del materiale elettorale
Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico.
Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità già espresse.
Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

Espressione del voto
L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell’identità dell'elettore. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

Costituzione dei seggi elettorali
Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio. Ai Presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un’indennità.

Ripartizione dei seggi
Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

Proclamazione degli eletti
Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.